Assegnazione ai soci degli utili in denaro
L’articolo 4, lett. d), della Tariffa, Parte Ia, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR) prevede che “alle assegnazioni ai soci, agli associati o partecipanti”, se hanno per oggetto utili in denaro, si applica l’imposta di registro nella misura fissa.Dunque, vi rientra sia il verbale di approvazione del bilancio di esercizio, nel quale si delibera anche l’assegnazione di utili ai soci, sia il bilancio finale di liquidazione nel quale si preveda una distribuzione di utili.
La registrazione del verbale va effettuata, prima del deposito presso il Registro delle imprese, presso il competente Ufficio del Registro, entro il termine fisso di 20 giorni dalla data del verbale stesso.
Alla luce del fatto che il bilancio d’esercizio va inviato telematicamente al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione, si potrebbe verificare anche il caso che l’Ufficio del Registro non restituisca in tempo utile la copia registrata del verbale.
Nel caso l’Ufficio del Registro rilasci in tempo utile il verbale registrato, al bilancio dovrà essere allegata la copia del verbale di approvazione riportante gli estremi della registrazione ovvero la copia scannerizzata della ricevuta, comprovante la richiesta di registrazione.
Nel caso, invece, l’Ufficio del Registro non rilasci in tempo utile il verbale registrato, al bilancio dovrà essere allegata: a) una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati la data e l’Ufficio del Registro presso il quale è stata richiesta la registrazione, oppure, b) la copia della ricevuta di presentazione, sottoposta a scansione ottica.