Assunzioni a tempo indeterminato

La Legge di Stabilità 2015 introduce l’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 di lavoratori che risultino privi di un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.

L’esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità (1° gennaio 2015) con società controllate o collegate o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta persona.

Non rilevano ai fini dell’esclusione dall'accesso all'esonero contributivo eventuali precedenti rapporti di lavoro intercorsi con la stessa azienda di tipo autonomo o parasubordinato, prestazioni accessorie, contratti di lavoro intermittente e contratti a termine.

L’incentivo ha una durata di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua.

Si precisa che l’incentivo non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni. Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico.

Per i datori di lavoro agricoli l’esonero è escluso in caso di lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e lavoratori occupati a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014.

I requisiti che le imprese devono possedere al momento di presentazione della domanda sono la regolarità contributiva, la conformità in materia di igiene e sicurezza, il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL applicato in azienda e il rispetto del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni.