Anticipo TFR in busta paga
Come da art 1 commi da 26 a 34 della Legge di Stabilità 2015, il dipendente può richiedere l’anticipo del Tfr maturato mensilmente in busta paga.
Il lavoratore deve avere almeno 6 mesi di anzianità lavorativa. Può anche far richiesta della quota Tfr già destinata a un fondo di previdenza complementare.
Tale scelta sarà valida dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 e non sarà revocabile.
L’importo non prevede contribuzione ma è soggetto a tassazione ordinaria e non separata come per la liquidazione del Tfr a cessazione del rapporto.
Il Tfr anticipato viene considerato come un’integrazione della retribuzione, senza però alcun rilievo per il limite reddituale dei 26000 € previsto per il bonus Renzi.